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Sezione 17.1 — Accesso Civico

Accesso Civico

Ultimo aggiornamento: 29/11/2024


L'accesso civico è la richiesta fatta da un soggetto all'Amministrazione per visionare o ottenere copia di dati e documenti detenuti dall'Amministrazione stessa. La richiesta non necessita di motivazione ed è gratuita. Nasce dal diritto all'informazione riconosciuto a chiunque allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Documenti di riferimento

Accesso civico semplice — D.Lgs. 33/2013 art. 5 c. 1

Il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e va presentato al Responsabile della Trasparenza.

Responsabile del procedimento

Le richieste vanno indirizzate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).